il 5 marzo 2003 dal GIUDICE DI PACE DI ANCONA, nella persona della Dott. Anna Salice, è stata pronunciata la seguente SENTENZA nel ricorso iscritto al n. 935 del Ruolo Generale Affari Civili dell'anno 2002. Nei MOTIVI DELLA DECISIONE si legge quanto segue:
II ragguaglio sulle posizioni delle parti, qui sopra esposto, permette di interpretare in modo adeguato la sostanza della normativa violata.
Innanzitutto questo giudicante non vuole sindacare le scelte della amministrazione del Comune di Numana così come concretizzate nell'ordinanza n. 32 del 23 aprile 2002, ma ritiene necessario individuare la fonte che guida questa ordinanza.
L'ordinanza n. 32/2002 richiama nella premessa, a giustificare i poteri del Sindaco, non solo "l'art. 7 del vigente Codice della Strada", ma anche - in modo generico - il D.Lgs. 267/2000. Quindi il Comune di Numana ha agito secondo i poteri conferitigli dall'art. 7, comma 1 - lettera b), D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cosiddetto Codice della Strada) in base al quale "Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco ... limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale ... ". Poteri che sono stati confermati al Sindaco dall'art. 50, comma quarto, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che così recita: "II Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge". Proseguendo nella lettura della disposizione dell'ordinanza, si legge, in contraddizione con la premessa: "Si chiarisce che la presente ordinanza non è emessa in base alle norme del C.d.S. ma dell'art. 54 del D.Lgs . 267/2000 per la tutela della salute e dell'igiene pubblica".
Ebbene questo articolo 54 è rubricato "Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale": a parere di questo giudicante il richiamo non è corretto, perché in nessuna parte del, predetto articolo, si leggono le parole “salute e igiene pubblica". E comunque la limitazione della circolazione, per i motivi elencati" nell'art. 7 Cod. Strada, non è attribuzione di competenza statale, ma è propria del Sindaco, che non abbisogna di ulteriore previsione legislativa. Tutt’alpiù, in una legislazione di riordino come quella del D.Lgs. 267/2000, è stato utile un richiamo di conferma come ribadito nel quarto comma, dell'art. 50.
Poi, che chiarezza può avere per il comune cittadino, che legge l'ordinanza sindacale, la sigla "C.d.S."? Gli operatori del diritto possono intuire che dietro a quelle lettere stia il significato di "Codice della Strada", ma un comune cittadino? Solo negli atti di causa il Comune di Numana ha specificato che l'ordinanza è stata emanata ai sensi del quinto comma dell'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, che riconosce al sindaco il potere di adottare "ordinanze contingenti e urgenti" "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale".
Trattasi di una competenza specifica, che normalmente spetta a Stato e Regioni, e che non può riguardare il presunto generico pericolo di inquinamento che possono causare coloro che praticano il turismo itinerante. Tale pericolo può derivare dal singolo comportamento di soggetti insensibili e maleducati, ma giammai può essere generalizzato si da configurare una emergenza. Questa analisi esegetica delle norme è servita al presente giudicante per arrivare alla conclusione che la fonte giuridica primaria che giustifica l'emissione dell'ordinanza n. 32 del 23 aprile 2002 è solo e soltanto il Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285). Il comune di Numana può esercitare il proprio potere normativo e regolamentare in conformità delle leggi particolari (art. 3, comma secondo, disp. preliminari c.c.) ma non è sufficiente il richiamo del "nomen" ad una legge per giustificare l'emissione dell'ordinanza, ma bisogna che ci sia una corrispondenza sostanziale tra il contenuto dell'ordinanza e la norma che la legittima.
Come premesso qui sopra, questo giudice non vuole entrare nel merito delle scelte amministrative di sanzionare certi comportamenti ma certamente può cercare di interpretare quale è il preciso contesto legislativo che legittima l'ordinanza emessa dal Sindaco. A motivazione della reiezione dell'eccezione di incompetenza per materia di questo giudice ai sensi dell' art. 22 bis, comma secondo, della legge" 689/1981 sollevato dal Comune di Numana (L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia di: .d) tutela dell' ambiente dall'inquinamento, ..." si fanno le seguenti osservazioni:
1) nella sostanza si deve rilevare che l'ordinanza di cui si tratta è intesa principalmente a regolamentare la sosta di roulottes, caravan, camper, tende e simili, e tale disposizione è dettata da diverse ragioni, dove quelle di "pericolo per la pubblica incolumità ed igiene" è solo una di quelle prese in considerazione (altre ragioni sono "disagio al traffico", "sicurezza dei cittadini", così si legge nella premessa dell'ordinanza n. 32/2002). Ne consegue che la competenza processuale rimane al giudice di pace non essendo provato - nel caso specifico - che la sosta del veicolo abbia comportato inconvenienti igienico-sanitari, sì da dover spostare la questione giuridica al Tribunale di Ancona ai sensi dell'art. 22 bis L. 689/1981.
2) sul retro del verbale di accertamento dell'infrazione viene indicato come Giudice competente il Giudice di Pace del luogo in cui. è stata commessa "la violazione, mentre nell’ordinanza ingiunzione si indica al privato cittadino contravvenzionato che entro 30 giorni dalla notifica può presentare ricorso all'Autorità giudiziaria competente senza altre specificazioni. Poiché l'art. 3 legge 241/1990 impone alla Pubblica Amministrazione l'obbligo di indicare al cittadino quale è l'autorità giudiziaria competente al fine del giudizio di opposizione, il Comune di Numana avrebbe dovuto indicare con chiarezza tale competenza, se ritenuta sussistente, nell'atto notificato al contravvenzionato. Questo per far valere il principio di correttezza e di buon andamento della Pubblica Amministrazione.
3) nel merito della contestazione dell'eccezione del Comune di Numana si rileva che l'ordinanza n. 32/2002 non richiama le specifiche norme che disciplinano la tutela dell'ambiente e dell'inquinamento (legge 319/1966 e legge 615/1966), né è stato fatto riferimento al D.M. 21 aprile1999, n. 163, recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione alla circolazione.
Conseguentemente a quanto sin qui motivato, trattandosi di violazione che trova la sua fonte legislativa nel Codice della Strada, i verbali di accertamento n. 402/02 - prot. 7614 e n. 404/02 prot. 7671, riguardanti infrazioni rilevate il 22 e 23 maggio 2002, e ricevuti dal ricorrente in data 27 maggio 2002, erano da considerarsi illegittimi sin dall'origine. Infatti non è stato rispettato l'art. 200 del Codice della Strada, che impone che la violazione sia immediatamente contestata. Né si rileva dal verbale quale sia stato l'impedimento, che non ha consentito l'immediata contestazione.
In conseguenza di ciò il ricorso va accolto con annullamento delle ordinanze-ingiunzione di pagamento prot. n. 11139 e 11140 emesse dalla Polizia Municipale di Numana in data 22 luglio 2002.
La nullità formale dell'atto impugnato assorbe tutte le altre questioni di merito. PER QUESTI MOTIVI il Giudice di Pace di Ancona, definitivamente decidendo, accoglie il ricorso presentato contro le ordinanze-ingiunzione di pagamento prot. n. 11139 e n. 11140 emesse dalla Polizia Municipale di Numana in data del 22 Luglio 2002 .